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MEKU Metal
Processing GmbH

Termini e condizioni generali di acquisto di Meku Metal Processing GmbH

§1 Generale - Ambito di applicazione

  1. Si applicano esclusivamente i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto; non riconosciamo i termini e le condizioni del fornitore che siano in contrasto con i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto o che si discostino da essi, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. I nostri Termini e condizioni d'acquisto si applicano anche se accettiamo senza riserve la fornitura del fornitore sapendo che i termini e le condizioni del fornitore sono in conflitto con i nostri Termini e condizioni d'acquisto o si discostano da essi.
  2. I nostri Termini e Condizioni di Acquisto si applicano solo agli imprenditori ai sensi del § 310 comma 1 BGB (Codice Civile Tedesco).
  3. I nostri Termini e Condizioni di Acquisto si applicano anche a tutte le future transazioni con i fornitori.

§2 Offerta - Documenti dell'offerta

  1. Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine entro un periodo di 2 settimane.
  2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine; devono esserci restituiti senza richiesta dopo il completamento dell'ordine. Devono essere tenuti segreti a terzi; a questo proposito, si applicano inoltre le disposizioni del § 9 (5).

§3 Prezzi - Condizioni di pagamento

  1. Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. In assenza di accordi scritti contrari, il prezzo comprende la consegna "franco domicilio", compreso l'imballaggio. La restituzione dell'imballaggio richiede un accordo speciale.
  2. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa nel prezzo.
  3. Possiamo elaborare le fatture solo se riportano il numero d'ordine indicato nel nostro ordine in conformità alle specifiche; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.
  4. Se non diversamente concordato per iscritto, pagheremo il prezzo di acquisto entro 14 giorni, calcolati dalla consegna e dal ricevimento della fattura, con uno sconto del 2% o al netto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
  5. Abbiamo diritto alla compensazione e ai diritti di ritenzione nella misura consentita dalla legge.

§4 Tempi di consegna

  1. Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante.
  2. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si verificano o diventano riconoscibili circostanze che indicano che il termine di consegna stabilito non può essere rispettato.
  3. In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere un indennizzo al posto dell'adempimento e il recesso dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole. In caso di richiesta di risarcimento, il fornitore ha il diritto di dimostrare che non è responsabile dell'inadempimento.

§5 Trasferimento del rischio - documenti

  1. Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna avviene franco domicilio.
  2. Il fornitore è tenuto a riportare esattamente il nostro numero d'ordine su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna; in caso contrario, non saremo responsabili dei conseguenti ritardi nell'elaborazione.

§6 Ispezione dei difetti - Responsabilità per i difetti

  1. Siamo tenuti a controllare la merce per verificare eventuali differenze di qualità e quantità entro un periodo di tempo ragionevole.
  2. Abbiamo il diritto di rivendicare integralmente i diritti previsti dalla legge per i difetti; in ogni caso, abbiamo il diritto di chiedere al fornitore di eliminare il difetto o di consegnare un nuovo articolo, a nostra discrezione. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento dei danni al posto della prestazione.
  3. Se il fornitore è in ritardo nell'adempimento, siamo autorizzati a eliminare il difetto a nostre spese.
  4. Il termine di prescrizione è di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio. Per quanto riguarda i nostri diritti di rivalsa all'interno di una catena di fornitura (sezioni 445a, 445b, 478 BGB), siamo autorizzati a richiedere al fornitore il tipo di adempimento successivo che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso. Ciò non limita il nostro diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo. Prima di riconoscere o soddisfare una richiesta di rettifica di un difetto da parte del nostro cliente, di norma daremo al fornitore la possibilità di commentare i fatti del caso, senza tuttavia assumere un obbligo legale in tal senso. Se il fornitore non rilascia una dichiarazione entro un periodo di tempo ragionevole, non rilascia una dichiarazione sufficientemente plausibile o nega l'esistenza di un difetto, e se non siamo in grado di raggiungere un accordo con il fornitore, si applica la richiesta da noi concessa. Il credito dovuto al difetto si considera dovuto al nostro cliente; la prova contraria è possibile ed è a carico del fornitore. Inoltre, i nostri diritti di rivalsa si applicano anche nei casi in cui noi o terzi abbiamo lavorato ulteriormente la merce difettosa, in particolare installandola in un altro prodotto.
  5. Le altre disposizioni obbligatorie del diritto di regresso sulla fornitura rimangono inalterate.

§7 Responsabilità del prodotto - Indennizzo - Copertura assicurativa della responsabilità civile

  1. Se il fornitore è responsabile dei danni ai prodotti, è tenuto a risarcirci dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi a prima richiesta, a condizione che la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione e che egli stesso sia responsabile nei confronti di terzi.
  2. Nell'ambito della propria responsabilità per i casi di danno ai sensi del paragrafo (1), il fornitore è inoltre tenuto a rimborsarci le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB o ai sensi dei §§ 830, 840, 426 BGB che derivano da o sono in relazione a un'azione di richiamo da noi legittimamente effettuata. Per quanto possibile e ragionevole, informeremo per tempo il fornitore del contenuto e della portata di tali misure di richiamo e gli daremo la possibilità di commentare.
  3. Provvederemo alla necessaria notifica all'autorità competente in conformità alle disposizioni della ProdSiG in consultazione con il fornitore.
  4. Il fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile del prodotto. La determinazione dell'importo adeguato della copertura è specifica per il prodotto e per il settore; i dettagli devono essere verificati di volta in volta, tenendo conto dell'adeguatezza del danno così specificato; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento, queste rimangono inalterate.

§8 Diritti di proprietà industriale

  1. Il fornitore garantisce che in relazione alla sua fornitura non vengono violati diritti di terzi all'interno della Repubblica Federale di Germania.
  2. Se per questo motivo vengono avanzate pretese nei nostri confronti da parte di terzi, il fornitore è obbligato a risarcirci da tali pretese su prima richiesta scritta. In caso di richieste di risarcimento danni da parte di terzi, il fornitore si riserva il diritto di dimostrare di non essere responsabile della violazione dei diritti di terzi.
  3. Non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo senza il consenso del fornitore, in particolare a concludere una transazione.
  4. L'obbligo di indennizzo del fornitore riguarda tutte le spese necessariamente sostenute da noi a causa o in relazione alla richiesta di risarcimento da parte di terzi.
  5. Il periodo di prescrizione è di 3 anni, a partire dal trasferimento del rischio.

§9 Conservazione del titolo - Disposizione - Strumenti - Riservatezza

  1. Se forniamo parti al fornitore, ci riserviamo la proprietà di tali parti. La lavorazione o la rimodulazione da parte del fornitore sarà effettuata a nostro nome. Se la nostra merce riservata viene lavorata con altri articoli che non ci appartengono, 6 | 7 MEKU Metal Processing GmbH/ Robert-Bosch-Str. 4 / D-78083 Dauchingen / Tel: +49 (0)7720/9746-0 / E-Mail: info@meku.tech / Web: www.meku.tech Amministratori delegati: Dipl.-Kfm. Ralph Herrmann, Dr.- Ing. Stephan Herrmann /Amtsgericht Freiburg / HRBIng. Stephan Herrmann /Amtsgericht Freiburg / HRB 721867 / USt-Id Nr. DE329490605 Il marchio MEKU è registrato nell'Unione Europea con il numero 011 344 975. acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore del nostro articolo (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione.
  2. Se l'articolo da noi fornito viene mescolato in modo indissolubile con altri articoli non di nostra proprietà, al momento della mescolanza acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dell'articolo riservato (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri articoli mescolati. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del fornitore debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il fornitore ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale; il fornitore deterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
  3. Ci riserviamo la proprietà degli utensili; il fornitore è inoltre tenuto a utilizzare gli utensili esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al valore di sostituzione contro incendio, danni da acqua e furto. Allo stesso tempo, il fornitore ci cede tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione; noi accettiamo la cessione. Il fornitore è tenuto a eseguire a proprie spese e tempestivamente tutti i lavori di manutenzione e ispezione necessari sui nostri utensili, nonché tutti i lavori di assistenza e riparazione. Egli è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali malfunzionamenti; in caso di colpevole inadempienza, i diritti al risarcimento dei danni restano impregiudicati.
  4. Se i diritti di garanzia che ci spettano ai sensi del paragrafo (1) e/o del paragrafo (2) superano di oltre il 10% il prezzo d'acquisto di tutta la merce prenotata e non ancora pagata, saremo obbligati a svincolare i diritti di garanzia a nostra discrezione su richiesta del fornitore.
  5. Il fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservati tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli e gli altri documenti e informazioni ricevuti. Essi possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. L'obbligo di riservatezza si applica anche dopo l'adempimento del presente contratto. Tuttavia, esso decade se e nella misura in cui le conoscenze di produzione contenute nelle illustrazioni, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti forniti sono diventate di dominio pubblico o erano già evidentemente note al fornitore al momento della notifica, ai sensi della frase 1.

§10 Luogo di giurisdizione - Luogo di adempimento

Se il fornitore è un commerciante, il foro competente sarà la nostra sede commerciale; tuttavia, avremo anche il diritto di citare il fornitore presso il tribunale del suo luogo di residenza. Se non diversamente indicato nell'ordine e se il fornitore è un commerciante, la nostra sede è il luogo di adempimento.
Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG).
Stato febbraio 2022
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